Art. 6.
(Obblighi della pubblica amministrazione).

      1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possiede il codice sorgente.
      2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In tale ultimo caso, il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.
      3. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.

 

Pag. 7


      4. Della eventuale maggiore spesa derivante dalla scelta non appropriata di programmi diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.