1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possiede il codice sorgente.
2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In tale ultimo caso, il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.
3. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.